Art. 21

Responsabilità in caso di errore di prenotazione

In vigore dal 25 nov 2015
Responsabilità in caso di errore di prenotazione Gli Stati membri provvedono affinché un professionista sia ritenuto responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora il professionista abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto o di servizi turistici che rientrano in servizi turistici collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione. Un professionista non è ritenuto responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.
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Responsabilità in caso di errore di prenotazione (Art. 21 Direttiva (UE) 2015/2302) — Testo vigente | Portale Normativo