Art. 23

Carattere imperativo della direttiva

In vigore dal 25 nov 2015
Carattere imperativo della direttiva 1.   La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio turistico collegato agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio turistico, d'intermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un pacchetto o un servizio turistico collegato non esonera gli organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro dalla presente direttiva. 2.   I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle norme nazionali che recepiscono la presente direttiva. 3.   Eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva o il cui scopo sia eludere l'applicazione della presente direttiva non vincolano il viaggiatore.
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Carattere imperativo della direttiva (Art. 23 Direttiva (UE) 2015/2302) — Testo vigente | Portale Normativo