Art. 18
Riconoscimento reciproco della protezione in caso d'insolvenza e cooperazione amministrativa
In vigore dal 25 nov 2015
Riconoscimento reciproco della protezione in caso d'insolvenza e cooperazione amministrativa
1. Gli Stati membri riconoscono conforme alle loro misure nazionali che recepiscono l' qualunque protezione in caso d'insolvenza che un organizzatore fornisca conformemente a tali misure dello Stato membro in cui è stabilito.
2. Gli Stati membri designano punti di contatto centrali per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori operanti in Stati membri diversi. Essi comunicano i recapiti di tali punti di contatto a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione.
3. I punti di contatto centrali mettono a disposizione dei loro omologhi tutte le informazioni necessarie riguardo ai rispettivi obblighi nazionali in materia di protezione in caso d'insolvenza e all'identità della o delle entità incaricate di fornire tale protezione per specifici organizzatori stabiliti sul loro territorio. Tali punti di contatto si autorizzano reciprocamente l'accesso a qualunque registro disponibile in cui sono elencati gli organizzatori che si conformano all'obbligo di protezione in caso d'insolvenza. Tali registri sono accessibili al pubblico, anche online.
4. Uno Stato membro che nutra dubbi sulle misure di protezione in caso d'insolvenza di un organizzatore chiede chiarimenti allo Stato membro di stabilimento dell'organizzatore. Gli Stati membri rispondono alle richieste di altri Stati membri il più rapidamente possibile tenendo in considerazione l'urgenza e la complessità della questione. In ogni caso una prima risposta è fornita entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2015:2302:oj#art-18