Art. 5
Autorizzazioni e registrazione
In vigore dal 25 nov 2015
Autorizzazioni e registrazione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessun nuovo impianto di combustione medio sia attivo senza autorizzazione o senza essere registrato.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a decorrere dal 1o gennaio 2024 nessun impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 5 MW sia attivo senza autorizzazione o senza essere registrato.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a decorrere dal 1o gennaio 2029 nessun impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale inferiore o pari a 5 MW sia attivo senza autorizzazione o senza essere registrato.
3. Gli Stati membri specificano la procedura per la concessione di un'autorizzazione o per la registrazione degli impianti di combustione medi. Tali procedure comprendono almeno l'obbligo per il gestore di informare l'autorità competente del funzionamento o dell'intenzione di mettere in funzione un impianto di combustione medio e di fornire almeno le informazioni elencate nell'allegato I.
4. L'autorità competente procede alla registrazione dell'impianto di combustione medio o avvia la procedura per la concessione dell'autorizzazione entro un mese dalla presentazione da parte del gestore delle informazioni di cui al paragrafo 3. L'autorità competente informa il gestore in merito a detta registrazione o all'avvio della procedura per la concessione dell'autorizzazione.
5. L'autorità competente tiene un registro con le informazioni relative a ciascun impianto di combustione medio comprese le informazioni elencate nell'allegato I e le informazioni ottenute a norma dell'. Gli impianti di combustione medi esistenti sono inclusi nel registro a partire dalla data di registrazione o dalla data di autorizzazione conformemente alla presente direttiva. L'autorità competente rende disponibile al pubblico, anche via Internet, le informazioni contenute nel registro, conformemente alla direttiva 2003/4/CE.
6. Fatto salvo l'obbligo per gli impianti di combustione medi di essere in possesso di un'autorizzazione o di essere registrati, gli Stati membri possono inserire requisiti per talune categorie di impianti di combustione medi sotto forma di disposizioni generali vincolanti. Ove siano adottate disposizioni generali vincolanti, l'autorizzazione o la registrazione può contenere semplicemente un riferimento alle disposizioni stesse.
7. Per gli impianti di combustione medi che sono parte di un'installazione contemplata dal capo II della direttiva 2010/75/UE, le prescrizioni del presente articolo si ritengono rispettate conformandosi a tale direttiva.
8. Qualsiasi autorizzazione concessa o registrazione effettuata conformemente a un'altra normativa nazionale o dell'Unione può essere combinata con l'autorizzazione o la registrazione richiesta a norma del paragrafo 1 per formare un'unica autorizzazione o registrazione purché questa contenga le informazioni richieste a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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