Art. 9

Modifiche agli impianti di combustione medi

In vigore dal 25 nov 2015
Modifiche agli impianti di combustione medi Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il gestore informi l'autorità competente, senza indebito ritardo, di tutte le modifiche previste all'impianto di combustione medio che possano incidere sui valori limite di emissione applicabili. L'autorità competente aggiorna di conseguenza l'autorizzazione o la registrazione, a seconda del caso.
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