Art. 7

Obblighi del gestore

In vigore dal 25 nov 2015
Obblighi del gestore 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore effettui il monitoraggio delle emissioni a norma, come minimo, dell'allegato III, parte 1. 2.   Per gli impianti di combustione medi che utilizzano combustibili diversi, il monitoraggio delle emissioni è effettuato mentre si fa uso di un combustibile o di una miscela di combustibili che potrebbe originare il massimo livello di emissioni e durante un periodo rappresentativo delle condizioni normali di funzionamento. 3.   Il gestore registra ed elabora tutti i risultati del monitoraggio in modo tale da consentire la verifica dell'osservanza dei valori limite di emissione conformemente alle disposizioni dell'allegato III, parte 2. 4.   Per gli impianti di combustione medi che fanno uso di un dispositivo di abbattimento secondario al fine di rispettare i valori limite di emissione, il gestore registra o conserva le informazioni che dimostrano il funzionamento effettivo e continuo di tale dispositivo. 5.   Il gestore di un impianto di combustione medio conserva i documenti seguenti: a) l'autorizzazione o la prova della registrazione da parte dell'autorità competente e, se del caso, la sua versione aggiornata e le informazioni connesse; b) i risultati del monitoraggio e le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4; c) se del caso, un documento in cui è registrato il numero di ore operative di cui all', paragrafi 3 e 8; d) un documento in cui sono registrati il tipo e il quantitativo di combustibili utilizzati nell'impianto e gli eventuali malfunzionamenti o guasti del dispositivo di abbattimento secondario; e) un documento in cui figurano i casi di non conformità e le misure adottate, come indicato al paragrafo 7. I dati e le informazioni di cui alle lettere da b) a e) del primo comma sono conservati per un periodo di almeno sei anni. 6.   Il gestore mette a disposizione dell'autorità competente, senza indebito ritardo e su richiesta di quest'ultima, i dati e le informazioni di cui al paragrafo 5. L'autorità competente può formulare una tale richiesta allo scopo di verificare l'osservanza dei requisiti della presente direttiva. L'autorità competente formula una tale richiesta qualora un cittadino chieda l'accesso ai dati o alle informazioni di cui al paragrafo 5. 7.   In caso di non conformità ai valori limite di emissione di cui all'allegato II, il gestore adotta le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile, fatte salve le misure di cui all'. Gli Stati membri stabiliscono norme per quanto riguarda il tipo, la frequenza e il formato delle informazioni relative ai casi di non conformità che i gestori devono fornire all'autorità competente. 8.   Il gestore fornisce all'autorità competente tutta l'assistenza necessaria per effettuare qualsiasi ispezione e visita in loco, prelevare campioni e raccogliere ogni informazione necessaria all'assolvimento dei suoi compiti, ai fini della presente direttiva. 9.   Il gestore garantisce che i periodi di avvio e di arresto degli impianti di combustione medi siano della durata più breve possibile.
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