Art. 8
Identificazione
In vigore dal 20 apr 2015
Identificazione
1. I richiedenti tutela consolare devono dimostrare di essere cittadini dell'Unione presentando il proprio passaporto o la propria carta d'identità.
2. Se il cittadino dell'Unione non è in grado di presentare un passaporto o una carta d'identità in corso di validità, la cittadinanza può essere dimostrata con qualsiasi altro mezzo, se necessario anche tramite verifica con le autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino.
3. In merito ai familiari di cui all', l'identità e la qualità di familiare possono essere dimostrate con qualsiasi mezzo, compresa la verifica da parte dello Stato membro che presta assistenza presso le autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro di cittadinanza di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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