Art. 5
Familiari dei cittadini non rappresentati nei paesi terzi
In vigore dal 20 apr 2015
Familiari dei cittadini non rappresentati nei paesi terzi
Ai familiari che non sono cittadini dell'Unione e che accompagnano cittadini non rappresentati in un paese terzo è fornita tutela consolare nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbe fornita ai familiari dei cittadini dello Stato membro che presta assistenza, che non sono cittadini dell'Unione, conformemente al diritto o alla prassi nazionale di tale Stato membro.
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