Art. 6
Assenza di rappresentanza
In vigore dal 20 apr 2015
Assenza di rappresentanza
Ai fini della presente direttiva, uno Stato membro non è rappresentato in un paese terzo se in tale paese non possiede un'ambasciata o un consolato stabiliti in modo permanente o se non vi possiede un'ambasciata, un consolato o un console onorario che sia in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso.
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