Art. 10
Norme generali
In vigore dal 20 apr 2015
Norme generali
1. Le autorità diplomatiche e consolari degli Stati membri cooperano e si coordinano strettamente tra loro e con l'Unione per garantire la tutela dei cittadini non rappresentati in conformità dell'.
2. Quando riceve una domanda di tutela consolare da una persona che dichiara di essere un cittadino non rappresentato oppure è informato di una situazione d'emergenza individuale di un cittadino non rappresentato, quali quelle elencate nell', uno Stato membro si consulta senza indugio con il ministero degli affari esteri dello Stato membro di cui la persona si dichiara cittadino o, ove appropriato, con l'ambasciata o il consolato competente di tale Stato membro e gli fornisce tutte le informazioni pertinenti di cui dispone, anche in relazione all'identità della persona interessata e a eventuali costi di tutela consolare, e altresì in relazione ai familiari a cui può essere necessario fornire tutela consolare. A eccezione di casi di estrema urgenza, la consultazione avviene prima che si presti assistenza. Lo Stato membro che presta assistenza facilita anche lo scambio di informazioni tra il cittadino interessato e le autorità dello Stato membro di cittadinanza.
3. Su richiesta lo Stato membro di cittadinanza fornisce al ministero degli affari esteri o all'ambasciata o al consolato competente dello Stato membro che presta assistenza tutte le informazioni sul caso in questione. È anche responsabile di qualsiasi contatto necessario con i familiari, altre persone significative o le autorità.
4. Gli Stati membri notificano al SEAE, tramite il suo sito Internet sicuro, il punto o i punti di contatto pertinenti nei Ministeri degli affari esteri.
Storico versioni
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