Art. 15
Procedura semplificata nelle situazioni di crisi
In vigore dal 20 apr 2015
Procedura semplificata nelle situazioni di crisi
1. In situazioni di crisi lo Stato membro che presta assistenza presenta al ministero degli affari esteri dello Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato eventuali domande di rimborso dei costi sostenuti per tutte le operazioni di sostegno al cittadino non rappresentato. Lo Stato membro che presta assistenza può chiedere il rimborso anche se il cittadino non rappresentato non ha firmato una promessa di restituzione ai sensi dell', paragrafo 1. Ciò non impedisce allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato di chiedere il rimborso al cittadino non rappresentato interessato in base alle norme nazionali.
2. Lo Stato membro che presta assistenza può chiedere allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato di rimborsare tali costi secondo un criterio pro quota, dividendo l'importo totale degli effettivi costi sostenuti per il numero di cittadini assistiti.
3. Qualora lo Stato membro che presta assistenza abbia ricevuto sostegno finanziario tramite misure di assistenza da parte del meccanismo unionale di protezione civile, il contributo dello Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato è determinato previa deduzione del contributo dell'Unione.
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