Art. 14

Norme generali

In vigore dal 20 apr 2015
Norme generali 1.   I cittadini non rappresentati si impegnano a restituire al loro Stato membro di cittadinanza il costo della tutela consolare, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro che presta assistenza, utilizzando il modulo standard riportato all'allegato I. I cittadini non rappresentati sono tenuti a impegnarsi a rimborsare solo i costi che nelle stesse condizioni sarebbero stati a carico dei cittadini dello Stato membro che presta assistenza. 2.   Lo Stato membro che presta assistenza può chiedere allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato il rimborso dei costi di cui al paragrafo 1 utilizzando il modulo standard riportato all'allegato II. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato rimborsa tali costi entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato può chiedere al cittadino non rappresentato interessato di rimborsare tali costi. 3.   Nel caso in cui la tutela consolare fornita a un cittadino non rappresentato in caso di arresto o detenzione comporti per le autorità diplomatiche o consolari spese di viaggio, di soggiorno o di traduzione insolitamente elevate ma essenziali e giustificate, lo Stato membro che presta assistenza può chiedere il rimborso di tali costi allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato, che provvede al rimborso entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2015:637:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Norme generali (Art. 14 Direttiva (UE) 2015/637) — Testo vigente | Portale Normativo