Art. 16
Trattamento più favorevole
In vigore dal 20 apr 2015
Trattamento più favorevole
Gli Stati membri possono stabilire o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle della presente direttiva, purché con questa compatibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2015:637:oj#art-16