Art. 16

Trattamento più favorevole

In vigore dal 20 apr 2015
Trattamento più favorevole Gli Stati membri possono stabilire o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle della presente direttiva, purché con questa compatibili.
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Trattamento più favorevole (Art. 16 Direttiva (UE) 2015/637) — Testo vigente | Portale Normativo