Art. 13

Preparazione alle crisi e cooperazione

In vigore dal 20 apr 2015
Preparazione alle crisi e cooperazione 1.   La pianificazione di emergenza locale tiene conto dei cittadini non rappresentati. Gli Stati membri rappresentati in un paese terzo coordinano tra loro e con la delegazione dell'Unione i piani di emergenza per garantire che i cittadini non rappresentati ricevano piena assistenza in caso di crisi. Le ambasciate o i consolati competenti sono informati adeguatamente delle misure di preparazione alle crisi e, ove appropriato, vi sono coinvolti. 2.   In caso di crisi, l'Unione e gli Stati membri cooperano strettamente per garantire l'assistenza efficace dei cittadini non rappresentati. Ove possibile si informano reciprocamente, in tempo utile, delle capacità di evacuazione disponibili. Su richiesta, gli Stati membri possono ricevere sostegno dalle squadre d'intervento esistenti a livello di Unione, che comprendono esperti consolari provenienti in particolare da Stati membri non rappresentati. 3.   Lo Stato guida oppure lo Stato membro o gli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza provvedono a coordinare tutte le operazioni di sostegno ai cittadini non rappresentati con l'appoggio degli altri Stati membri interessati, della delegazione dell'Unione e della sede del SEAE. Gli Stati membri forniscono allo Stato guida o allo Stato membro o agli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza tutte le informazioni pertinenti sui loro cittadini non rappresentati presenti in una situazione di crisi. 4.   Lo Stato guida oppure lo Stato membro o gli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza dei cittadini non rappresentati possono, se opportuno, chiedere il sostegno di strumenti quali le strutture di risposta alle crisi del SEAE e del meccanismo unionale di protezione civile.
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Preparazione alle crisi e cooperazione (Art. 13 Direttiva (UE) 2015/637) — Testo vigente | Portale Normativo