Art. 19
Tasse e spese
Tasse e spese
1. Gli Stati membri possono imporre il pagamento di tasse per il trattamento delle domande in conformità della presente direttiva. L’importo di tali tasse non è sproporzionato o eccessivo. Le tasse concernenti i visti per soggiorni di breve durata sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen. Se tali tasse sono corrisposte da cittadini di paesi terzi, gli Stati membri possono prevedere che questi ultimi abbiano il diritto di essere rimborsati dal datore di lavoro conformemente al diritto nazionale.
2. Gli Stati membri possono obbligare i datori di lavoro del lavoratore stagionale a farsi carico:
a)
del costo del viaggio di andata e ritorno dal luogo di origine dei lavoratori stagionali al luogo di lavoro nello Stato membro interessato;
b)
del costo dell’assicurazione sanitaria di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e all’, paragrafo 1, lettera b).
Nel caso in cui i datori di lavoro sostengano i costi previsti dal presente paragrafo, essi non possono recuperare tali costi dal lavoratore stagionale.
Storico versioni
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