Art. 27
Valutazione
In vigore dal 23 lug 2014
Valutazione
1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sui seguenti elementi per la prima volta entro il 18 settembre 2018 e successivamente ogni due anni:
a)
il rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli ;
b)
il rispetto da parte degli Stati membri dell’obbligo di assicurare l’esistenza di siti Internet di confronto ai sensi dell’;
c)
il numero di conti di pagamento trasferiti e la percentuale di domande di trasferimento che sono state respinte;
d)
il numero di enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base, il numero di tali conti aperti e la percentuale di domande di conto di pagamento con caratteristiche di base che sono state respinte.
2. La Commissione prepara una relazione, per la prima volta entro il 18 settembre 2018, e successivamente ogni due anni, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2014:92:oj#art-27