Art. 27

Valutazione

In vigore dal 23 lug 2014
Valutazione 1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sui seguenti elementi per la prima volta entro il 18 settembre 2018 e successivamente ogni due anni: a) il rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli ; b) il rispetto da parte degli Stati membri dell’obbligo di assicurare l’esistenza di siti Internet di confronto ai sensi dell’; c) il numero di conti di pagamento trasferiti e la percentuale di domande di trasferimento che sono state respinte; d) il numero di enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base, il numero di tali conti aperti e la percentuale di domande di conto di pagamento con caratteristiche di base che sono state respinte. 2.   La Commissione prepara una relazione, per la prima volta entro il 18 settembre 2018, e successivamente ogni due anni, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri.
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Valutazione (Art. 27 Direttiva (UE) 2014/92) — Testo vigente | Portale Normativo