Art. 26

Sanzioni

In vigore dal 23 lug 2014
Sanzioni 1.   Gli Stati membri prevedono norme in materia di sanzioni relative alle violazioni della normativa nazionale di recepimento della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantire che esse siano applicate. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri prevedono che l’autorità competente possa rendere pubblica qualsiasi sanzione amministrativa applicata per il mancato rispetto delle misure adottate nel recepimento della presente direttiva, salvo il caso in cui la pubblicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari, o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
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Sanzioni (Art. 26 Direttiva (UE) 2014/92) — Testo vigente | Portale Normativo