Art. 29

Recepimento

In vigore dal 23 lug 2014
Recepimento 1.   Entro il 18 settembre 2016 gli Stati membri adottano e pubblicano, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure. 2.   Essi applicano le misure di cui al paragrafo 1 a decorrere dal il 18 settembre 2016. In deroga alle disposizioni di cui al primo comma: a) l’ si applica a decorrere dal il 17 settembre 2014; b) gli Stati membri applicano le misure necessarie per il rispetto dell’, paragrafi da 1 a 5, dell’, paragrafi 1, 2 e 3, dell’, paragrafi 1 e 2, e dell’, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato cui all’, paragrafo 4; c) gli Stati membri in cui esiste già l’equivalente del documento informativo sulle spese a livello nazionale possono scegliere di integrare il formato comune e il relativo simbolo comune entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’, paragrafo 4; d) gli Stati membri in cui esiste già l’equivalente del riepilogo delle spese a livello nazionale possono scegliere di integrare il formato comune e il relativo simbolo comune entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’, paragrafo 4. 3.   Quando gli Stati membri adottano le misure di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali misure di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:92:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Recepimento (Art. 29 Direttiva (UE) 2014/92) — Testo vigente | Portale Normativo