Art. 27 · Valutazione

Art. 27

Valutazione

In vigore dal 23 lug 2014
Valutazione 1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sui seguenti elementi per la prima volta entro il 18 settembre 2018 e successivamente ogni due anni: a) il rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli ; b) il rispetto da parte degli Stati membri dell’obbligo di assicurare l’esistenza di siti Internet di confronto ai sensi dell’; c) il numero di conti di pagamento trasferiti e la percentuale di domande di trasferimento che sono state respinte; d) il numero di enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base, il numero di tali conti aperti e la percentuale di domande di conto di pagamento con caratteristiche di base che sono state respinte. 2.   La Commissione prepara una relazione, per la prima volta entro il 18 settembre 2018, e successivamente ogni due anni, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri.
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