Art. 6

Requisiti minimi per la pianificazione dello spazio marittimo

In vigore dal 23 lug 2014
Requisiti minimi per la pianificazione dello spazio marittimo 1.   Gli Stati membri definiscono fasi procedurali per contribuire al conseguimento degli obiettivi elencati all’, tenendo conto delle pertinenti attività e dei pertinenti usi nelle acque marine. 2.   In questa prospettiva, gli Stati membri: a) tengono conto delle interazioni terra-mare; b) tengono conto degli aspetti ambientali, economici e sociali, nonché degli aspetti relativi alla sicurezza; c) mirano a promuovere la coerenza tra la pianificazione dello spazio marittimo e il piano o i piani da essa derivanti e gli altri processi, quali la gestione integrata delle zone costiere o le pratiche equivalenti, formali o informali; d) assicurano il coinvolgimento delle parti interessate in conformità dell’; e) organizzano l’impiego dei migliori dati disponibili a norma dell’; f) garantiscono un’efficace collaborazione transfrontaliera tra gli Stati membri a norma dell’; g) promuovono la cooperazione con i paesi terzi a norma dell’. 3.   I piani di gestione dello spazio marittimo sono rivisti dagli Stati membri nelle modalità da essi stabilite, ma almeno ogni dieci anni.
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