Art. 4
Elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo
In vigore dal 23 lug 2014
Elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo
1. Ogni Stato membro elabora e attua la pianificazione dello spazio marittimo.
2. In tale prospettiva, gli Stati membri tengono conto delle interazioni terra-mare.
3. Il piano o i piani risultanti sono sviluppati e prodotti nel rispetto dei livelli istituzionali e di governance stabiliti dagli Stati membri. La presente direttiva non interferisce con le competenze degli Stati membri in materia di definizione e determinazione del formato e del contenuto di tale piano o di tali piani.
4. La pianificazione dello spazio marittimo mira al conseguimento degli obiettivi di cui all’ e soddisfa i requisiti stabiliti agli .
5. Al momento di elaborare la pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri tengono in debito conto le peculiarità delle regioni marine, le pertinenti attività e i pertinenti usi attuali e futuri e i relativi effetti sull’ambiente, come pure le risorse naturali, tenendo conto altresì delle interazioni terra-mare.
6. Gli Stati membri possono includere o basarsi sulla politica nazionale esistente, su regolamenti o meccanismi che sono stati istituiti o erano in corso di istituzione prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, a condizione che siano conformi ai requisiti della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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