Art. 4

Elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo

In vigore dal 23 lug 2014
Elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo 1.   Ogni Stato membro elabora e attua la pianificazione dello spazio marittimo. 2.   In tale prospettiva, gli Stati membri tengono conto delle interazioni terra-mare. 3.   Il piano o i piani risultanti sono sviluppati e prodotti nel rispetto dei livelli istituzionali e di governance stabiliti dagli Stati membri. La presente direttiva non interferisce con le competenze degli Stati membri in materia di definizione e determinazione del formato e del contenuto di tale piano o di tali piani. 4.   La pianificazione dello spazio marittimo mira al conseguimento degli obiettivi di cui all’ e soddisfa i requisiti stabiliti agli . 5.   Al momento di elaborare la pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri tengono in debito conto le peculiarità delle regioni marine, le pertinenti attività e i pertinenti usi attuali e futuri e i relativi effetti sull’ambiente, come pure le risorse naturali, tenendo conto altresì delle interazioni terra-mare. 6.   Gli Stati membri possono includere o basarsi sulla politica nazionale esistente, su regolamenti o meccanismi che sono stati istituiti o erano in corso di istituzione prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, a condizione che siano conformi ai requisiti della presente direttiva.
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Elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo (Art. 4 Direttiva (UE) 2014/89) — Testo vigente | Portale Normativo