Art. 3
Definizioni
In vigore dal 23 lug 2014
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
«politica marittima integrata» (PMI), una politica dell’Unione il cui scopo è quello di promuovere un processo decisionale coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, e in particolare per quanto riguarda le regioni costiere, insulari e ultraperiferiche nell’Unione nonché i settori marittimi, grazie a politiche coerenti nel settore marittimo e alla cooperazione internazionale in materia;
2)
«pianificazione dello spazio marittimo», un processo mediante il quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali;
3)
«regione marina», la regione marina di cui all’ della direttiva 2008/56/CE;
4)
«acque marine», le acque, il fondale e il sottosuolo quali definiti all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/56/CE, le acque costiere quali definite all’, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e il relativo fondale e sottosuolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2014:89:oj#art-3