Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 23 lug 2014
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «politica marittima integrata» (PMI), una politica dell’Unione il cui scopo è quello di promuovere un processo decisionale coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, e in particolare per quanto riguarda le regioni costiere, insulari e ultraperiferiche nell’Unione nonché i settori marittimi, grazie a politiche coerenti nel settore marittimo e alla cooperazione internazionale in materia; 2) «pianificazione dello spazio marittimo», un processo mediante il quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali; 3) «regione marina», la regione marina di cui all’ della direttiva 2008/56/CE; 4) «acque marine», le acque, il fondale e il sottosuolo quali definiti all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/56/CE, le acque costiere quali definite all’, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e il relativo fondale e sottosuolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:89:oj#art-3