Art. 10

Utilizzo e condivisione di dati

In vigore dal 23 lug 2014
Utilizzo e condivisione di dati 1.   Gli Stati membri organizzano l’utilizzo dei migliori dati disponibili e stabiliscono come organizzare la condivisione delle informazioni necessarie per i piani di gestione dello spazio marittimo. 2.   I dati di cui al paragrafo 1 possono includere, tra l’altro: a) dati ambientali, sociali ed economici raccolti secondo la normativa unionale relativi alle attività di cui all’; b) dati fisici marini relativi alle zone marine. 3.   Nel dare attuazione al paragrafo 1, gli Stati membri si avvalgono dei pertinenti strumenti, compresi quelli già disponibili nell’ambito della PMI e di altre pertinenti politiche dell’Unione, come quelle menzionate nella direttiva 2007/2/CE.
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