Art. 11
Cooperazione fra gli Stati membri
In vigore dal 23 lug 2014
Cooperazione fra gli Stati membri
1. Come parte del processo di pianificazione e gestione, gli Stati membri che condividono un bacino marino cooperano al fine di garantire che i piani di gestione dello spazio marittimo siano coerenti e coordinati nella regione marina in questione. Tale cooperazione deve tener conto, in particolare, di aspetti di natura transnazionale.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 è realizzata in particolare tramite:
a)
strutture regionali di cooperazione istituzionale esistenti, come le convenzioni marittime regionali, e/o
b)
reti o strutture di autorità competenti degli Stati membri, e/o
c)
eventuali altri metodi che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1, ad esempio nel quadro di strategie per i bacini marittimi.
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