Art. 11

Cooperazione fra gli Stati membri

In vigore dal 23 lug 2014
Cooperazione fra gli Stati membri 1.   Come parte del processo di pianificazione e gestione, gli Stati membri che condividono un bacino marino cooperano al fine di garantire che i piani di gestione dello spazio marittimo siano coerenti e coordinati nella regione marina in questione. Tale cooperazione deve tener conto, in particolare, di aspetti di natura transnazionale. 2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 è realizzata in particolare tramite: a) strutture regionali di cooperazione istituzionale esistenti, come le convenzioni marittime regionali, e/o b) reti o strutture di autorità competenti degli Stati membri, e/o c) eventuali altri metodi che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1, ad esempio nel quadro di strategie per i bacini marittimi.
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Cooperazione fra gli Stati membri (Art. 11 Direttiva (UE) 2014/89) — Testo vigente | Portale Normativo