Art. 13

Autorità competenti

In vigore dal 23 lug 2014
Autorità competenti 1.   Ogni Stato membro designa l’autorità o le autorità competenti per l’attuazione della presente direttiva. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco di tali autorità competenti, unitamente alle informazioni indicate nell’allegato della presente direttiva. 3.   In caso di modifica delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, ogni Stato membro ne informa la Commissione entro sei mesi dalla data in cui tale modifica ha effetto.
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