Art. 12

Presunzione di conformità

In vigore dal 15 mag 2014
Presunzione di conformità 1.   Le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all’, paragrafi 1 e 2, che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato I. 2.   I materiali utilizzati per la fabbricazione delle attrezzature a pressione o degli insiemi che sono conformi alle approvazioni europee di materiali i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’, paragrafo 4, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza applicabili enunciati nell’allegato I.
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Presunzione di conformità (Art. 12 Direttiva (UE) 2014/68) — Testo vigente | Portale Normativo