Art. 11

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 15 mag 2014
Identificazione degli operatori economici Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro attrezzature a pressione o insiemi; b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito attrezzature a pressione o insiemi. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti attrezzature a pressione o insiemi e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito attrezzature a pressione o insiemi.
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Identificazione degli operatori economici (Art. 11 Direttiva (UE) 2014/68) — Testo vigente | Portale Normativo