Art. 10

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

In vigore dal 15 mag 2014
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’ quando immette sul mercato un’attrezzatura a pressione o un insieme con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un’attrezzatura a pressione o un insieme già immessi sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:68:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori (Art. 10 Direttiva (UE) 2014/68) — Testo vigente | Portale Normativo