Art. 11
Identificazione degli operatori economici
In vigore dal 15 mag 2014
Identificazione degli operatori economici
Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:
a)
qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro attrezzature a pressione o insiemi;
b)
qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito attrezzature a pressione o insiemi.
Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti attrezzature a pressione o insiemi e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito attrezzature a pressione o insiemi.
Storico versioni
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