Art. 15

Approvazione europea di materiali

In vigore dal 15 mag 2014
Approvazione europea di materiali 1.   L’approvazione europea di materiali è rilasciata, su richiesta di uno o più fabbricanti di materiali o attrezzature, da uno degli organismi notificati di cui all’, specificamente designati per questo compito. L’organismo notificato definisce ed effettua o fa effettuare gli esami e le prove per certificare la conformità dei tipi di materiale con i requisiti corrispondenti della presente direttiva. Nel caso di materiali riconosciuti di uso sicuro prima del 29 novembre 1999, l’organismo notificato tiene conto dei dati esistenti per certificare tale conformità. 2.   Prima di rilasciare un’approvazione europea di materiali, l’organismo notificato ne informa gli Stati membri e la Commissione trasmettendo loro le informazioni pertinenti. Entro un termine di tre mesi uno Stato membro o la Commissione può presentare osservazioni ed esporre i propri motivi. L’organismo notificato può rilasciare l’approvazione europea di materiali tenendo conto delle osservazioni presentate. 3.   Una copia dell’approvazione europea di materiali è trasmessa agli Stati membri, agli organismi notificati e alla Commissione. 4.   Qualora l’approvazione europea di materiali soddisfi i requisiti in essa contemplati ed elencati nell’allegato I, la Commissione provvede alla pubblicazione dei riferimenti di tale approvazione. La Commissione provvede altresì all’aggiornamento dell’elenco di tali approvazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 5.   L’organismo notificato che ha rilasciato l’approvazione europea di materiali revoca tale approvazione qualora constati che non avrebbe dovuto essere rilasciata o allorché il tipo di materiale è contemplato da una norma armonizzata. Esso informa immediatamente gli altri Stati membri, gli altri organismi notificati e la Commissione di ogni revoca di approvazione. 6.   Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che un’approvazione europea di materiali i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non soddisfi interamente i requisiti essenziali di sicurezza in essa contemplati ed elencati nell’allegato I, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, se ritirare i riferimenti di tale approvazione europea di materiali dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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