Art. 16

Ispettorati degli utilizzatori

In vigore dal 15 mag 2014
Ispettorati degli utilizzatori 1.   In deroga alle disposizioni relative ai compiti svolti dagli organismi notificati, gli Stati membri possono autorizzare nel loro territorio l’immissione sul mercato e la messa in servizio, da parte degli utilizzatori, di attrezzature a pressione o insiemi la cui conformità ai requisiti essenziali di sicurezza sia stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori designato in base al paragrafo 7. 2.   Le attrezzature a pressione e gli insiemi la cui conformità è stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori non possono recare la marcatura CE. 3.   Le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui al paragrafo 1 possono essere impiegati solo negli impianti gestiti dal gruppo di cui fa parte l’ispettorato. Il gruppo applica una politica comune di sicurezza per quanto riguarda le specifiche tecniche di progettazione, fabbricazione, controllo, manutenzione e uso delle attrezzature a pressione e degli insiemi. 4.   Gli ispettorati degli utilizzatori lavorano esclusivamente per il gruppo di cui fanno parte. 5.   Le procedure applicabili per la valutazione di conformità da parte degli ispettorati degli utilizzatori sono i moduli A2, C2, F e G, stabiliti all’allegato III. 6.   Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione i nomi degli ispettorati degli utilizzatori che hanno autorizzato, i compiti per i quali sono stati designati nonché, per ognuno di essi, l’elenco degli impianti che soddisfano le disposizioni del paragrafo 3. 7.   Per la designazione degli ispettorati degli utilizzatori gli Stati membri applicano le prescrizioni stabilite nell’ e si accertano che il gruppo di cui fa parte l’ispettorato applichi i criteri indicati al paragrafo 3, seconda frase, del presente articolo.
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Ispettorati degli utilizzatori (Art. 16 Direttiva (UE) 2014/68) — Testo vigente | Portale Normativo