Art. 64

Requisiti organizzativi

In vigore dal 15 mag 2014
Requisiti organizzativi 1.   Lo Stato membro d’origine prescrive che i meccanismi di pubblicazione autorizzati adottino politiche e disposizioni adeguate per rendere pubbliche le informazioni di cui agli del regolamento (UE) n. 600/2014 quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli. Le informazioni sono rese disponibili gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione da parte degli APA. Lo Stato membro d’origine prescrive che gli APA siano in grado di diffondere in modo efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in un formato tale da facilitare il consolidamento delle informazioni con dati simili provenienti da altre fonti. 2.   Le informazioni rese pubbliche dall’APA conformemente al paragrafo 1 indicano quantomeno gli aspetti seguenti: a) l’identificativo dello strumento finanziario; b) il prezzo al quale è stata conclusa la transazione; c) il volume della transazione; d) l’ora in cui è avvenuta la transazione; e) l’ora in cui è stata comunicata la transazione; f) la misura del prezzo della transazione; g) il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita la transazione o, se l’operazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico, il relativo codice «SI» o altrimenti il codice «OTC»; h) se del caso, l’indicazione che la transazione era soggetta a condizioni specifiche. 3.   Lo Stato membro d’origine prescrive che gli APA adottino e mantengano disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti. In particolare, un APA che opera anche come gestore del mercato o come impresa di investimento tratta tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le differenti aree di attività. 4.   Lo Stato membro d’origine prescrive che gli APA adottino efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e prevenire la fuga di informazioni prima della pubblicazione. Gli APA mantengono risorse adeguate e si dotano di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento. 5.   Lo Stato membro d’origine prescrive che gli APA si avvalgano di sistemi che permettono di verificare efficacemente la completezza dei report delle operazioni concluse, identificare omissioni ed errori palesi e richiedere la ritrasmissione di eventuali rendiconti errati. 6.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare formati, standard di dati e modalità tecniche comuni per facilitare il consolidamento delle informazioni di cui al paragrafo 1. L’ESMA presenta alla Commissione, entro il 3 luglio 2015, i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’ per chiarire cosa s’intenda per «condizioni commerciali ragionevoli» alle quali rendere pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 8.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) i mezzi con i quali i meccanismi di pubblicazione autorizzati possono conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui al paragrafo 1; b) il contenuto delle informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1, incluse almeno le informazioni di cui al paragrafo 2 al fine di consentire la pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi dell’; c) i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:65:oj#art-64

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Requisiti organizzativi (Art. 64 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo