Art. 66
Requisiti organizzativi
In vigore dal 15 mag 2014
Requisiti organizzativi
1. Lo Stato membro d’origine prescrive che i meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) adottino politiche e disposizioni adeguate per riferire le informazioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 600/2014 il più rapidamente possibile e comunque non oltre la chiusura del giorno lavorativo successivo al giorno in cui ha avuto luogo la transazione. Tali informazioni sono comunicate conformemente ai requisiti di cui all’ del regolamento (UE) n. 600/2014.
2. Lo Stato membro d’origine prescrive che gli ARM adottino e mantengano disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti. In particolare, un ARM che opera anche come operatore del mercato o come impresa di investimento tratta tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le diverse aree di attività.
3. Lo Stato membro d’origine prescrive che gli ARM adottino efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza e l’autenticazione dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e prevenire la fuga di informazioni tutelando in ogni momento la riservatezza delle stesse. Lo Stato membro d’origine prescrive che gli ARM mantengano risorse adeguate e si dotino di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.
4. Lo Stato membro d’origine prescrive che gli ARM si avvalgano di sistemi che permettono di verificare efficacemente la completezza dei rendiconti delle operazioni, identificare omissioni ed errori palesi causati dall’impresa di investimento e, qualora si verifichino tali errori od omissioni, informarne dettagliatamente l’impresa di investimento e richiedere la ritrasmissione di eventuali rendiconti errati.
Lo Stato membro d’origine prescrive inoltre che gli ARM si avvalgano di sistemi che permettano loro di individuare errori od omissioni da essi stessi causati e di correggere e trasmettere o, a seconda dei casi, ritrasmettere all’autorità competente rendiconti delle operazioni corretti e completi.
5. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
i mezzi con i quali gli ARM possono conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui al paragrafo 1; nonché
b)
i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2014:65:oj#art-66