Art. 56
Elenco dei mercati regolamentati
In vigore dal 15 mag 2014
Elenco dei mercati regolamentati
Ciascuno Stato membro compila l’elenco dei mercati regolamentati di cui è lo Stato membro d’origine e lo comunica agli altri Stati membri e all’ESMA. Esso provvede altresì a comunicare ogni modifica del predetto elenco. L’ESMA pubblica sul suo sito web l’elenco di tutti i mercati regolamentati e ne cura l’aggiornamento. Tale elenco contiene il codice unico stabilito dall’ESMA ai sensi dell’, paragrafo 6, per identificare i mercati regolamentati, da utilizzare nelle relazioni ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera g), dell’, paragrafo 2, lettera g), della presente direttiva e degli del regolamento (UE) n. 600/2014.
Storico versioni
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