Art. 54
Controllo della conformità alle regole dei mercati regolamentati e ad altri obblighi di legge
In vigore dal 15 mag 2014
Controllo della conformità alle regole dei mercati regolamentati e ad altri obblighi di legge
1. Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati predispongano e mantengano dispositivi e procedure efficaci, tra cui le necessarie risorse, per il controllo regolare dell’ottemperanza alle loro regole da parte dei loro membri o partecipanti. I mercati regolamentati controllano gli ordini inseriti, incluse le cancellazioni e le operazioni eseguite dai loro membri o partecipanti nell’ambito dei loro sistemi per identificare le violazioni di tali regole, le condizioni di negoziazione anormali o gli atti che possono indicare comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014 o le disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario.
2. Gli Stati membri prescrivono che gli operatori dei mercati regolamentati segnalino immediatamente alle loro autorità competenti le violazioni significative di tali regole o le condizioni di negoziazione anormali o gli atti che possono indicare comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014 o di disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario.
Le autorità competenti dei mercati regolamentati comunicano all’ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri l’informazione di cui al primo comma.
Per quanto riguarda gli atti che possono indicare un comportamento vietato ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014, un’autorità competente deve essere convinta che tale comportamento abbia avuto o stia avendo luogo, prima di notificarlo alle autorità competenti degli altri Stati membri e all’ESMA.
3. Gli Stati membri prescrivono che i gestori del mercato comunichino senza indebito ritardo le informazioni pertinenti all’autorità competente per le indagini e il perseguimento degli abusi di mercato nel mercato regolamentato e le offrano piena assistenza nell’investigare e perseguire gli abusi di mercato commessi nei loro sistemi o per loro tramite.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per determinare le circostanze che fanno scattare il requisito di informazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2014:65:oj#art-54