Art. 52
Sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione in un mercato regolamentato
In vigore dal 15 mag 2014
Sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione in un mercato regolamentato
1. Fatto salvo il diritto dell’autorità competente, di cui all’, paragrafo 2, di richiedere la sospensione o l’esclusione di uno strumento finanziario dalla negoziazione, l’gestore del mercato può sospendere o escludere dalla negoziazione gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le regole del mercato regolamentato, a meno che tale sospensione o esclusione non rischi di causare un danno significativo agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato.
2. Gli Stati membri prescrivono che un gestore del mercato che sospende o esclude dalla negoziazione uno strumento finanziario, sospenda o escluda anche gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario se necessario per sostenere le finalità della sospensione o dell’esclusione dello strumento finanziario sottostante. Il gestore del mercato rende pubblica la decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione lo strumento finanziario o qualsiasi strumento derivato correlato e la comunica alla propria autorità competente.
L’autorità competente nella cui giurisdizione ha avuto luogo la sospensione o l’esclusione prescrive che gli altri mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che sono di sua competenza e che negoziano lo stesso strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della presente direttiva, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, sospendano o escludano anch’essi tale strumento finanziario o tali strumenti derivati dalla negoziazione, se la sospensione o l’esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a un’offerta pubblica di acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l’emittente o lo strumento finanziario in violazione degli del regolamento (UE) n. 596/2014, tranne qualora tale sospensione o esclusione possa causare un danno rilevante agli interessi dell’investitore o all’ordinato funzionamento del mercato.
Ciascuna autorità competente notificata comunica la propria decisione all’ESMA e alle altre autorità competenti, precisando altresì se la decisione è stata di non sospendere o escludere dalla negoziazione lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario.
L’autorità competente rende immediatamente pubblica tale decisione e la comunica all’ESMA e alle autorità competenti degli altri Stati membri.
Le autorità competenti notificate degli altri Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati, gli altri sistemi multilaterali di negoziazione, gli altri sistemi organizzati di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che sono di loro competenza e che negoziano lo stesso strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I della presente direttiva, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, sospendano o escludano anch’essi tale strumento finanziario o tali strumenti derivati dalla negoziazione se la sospensione o l’esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a un’offerta pubblica di acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l’emittente o lo strumento finanziario in violazione degli del regolamento (UE) n. 596/2014, tranne qualora tale sospensione o esclusione possa causare un danno rilevante agli interessi dell’investitore o al funzionamento ordinato del mercato.
Il presente paragrafo si applica anche in caso di revoca della sospensione dalla negoziazione di uno strumento finanziario o degli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario.
La procedura di notifica di cui al presente paragrafo si applica anche nel caso in cui la decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario è adottata dall’autorità competente ai sensi dell’, paragrafo 2, lettere m) e n).
Onde garantire un’applicazione proporzionale dell’obbligo di sospendere o di escludere dalla negoziazione i predetti derivati, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di precisare ulteriormente i casi in cui il nesso tra un derivato relativo o riferito a uno strumento finanziario sospeso o escluso dalla negoziazione e lo strumento finanziario originario implica che debba essere sospeso o escluso dalla negoziazione anche il derivato stesso, onde conseguire le finalità della sospensione o dell’esclusione dello strumento finanziario sottostante.
L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
3. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il formato e la tempistica delle comunicazioni e pubblicazioni di cui al paragrafo 2.
L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 3 gennaio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’ per specificare l’elenco di circostanze che possono compromettere seriamente gli interessi degli investitori e l’ordinato funzionamento del mercato, di cui ai paragrafi 1 e 2.
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