Art. 51

Ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione

In vigore dal 15 mag 2014
Ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione 1.   Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati siano dotati di regole chiare e trasparenti riguardanti l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione. Tali regole assicurano che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e, nel caso dei valori mobiliari, siano liberamente negoziabili. 2.   Nel caso degli strumenti derivati, le regole di cui al paragrafo 1 assicurano in particolare che le caratteristiche del contratto derivato siano compatibili con un processo ordinato di formazione del suo prezzo, nonché con l’esistenza di condizioni efficaci di regolamento. 3.   In aggiunta agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati adottino e mantengano dispositivi efficaci per verificare che gli emittenti dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato rispettino gli obblighi che incombono loro ai sensi del diritto dell’Unione per quanto riguarda gli obblighi in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc. Gli Stati membri assicurano che i mercati regolamentati si dotino di dispositivi atti ad agevolare ai loro membri e ai loro partecipanti l’accesso alle informazioni che sono state pubblicate in base al diritto dell’Unione. 4.   Gli Stati membri assicurano che i mercati regolamentati siano dotati dei dispositivi necessari per controllare regolarmente l’osservanza dei requisiti di ammissione per gli strumenti finanziari che ammettono alla negoziazione. 5.   Un valore mobiliare, una volta ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e in ottemperanza alle pertinenti disposizioni della direttiva 2003/71/CE può essere ammesso alla negoziazione in altri mercati regolamentati anche senza il consenso dell’emittente. Questi mercati informano l’emittente di aver ammesso alla negoziazione i suoi titoli. L’emittente non è soggetto all’obbligo di fornire le informazioni di cui al paragrafo 3 direttamente ad un mercato regolamentato che abbia ammesso i suoi titoli alla negoziazione senza il suo consenso. 6.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) le caratteristiche delle diverse categorie di strumenti finanziari che devono essere prese in considerazione dal mercato regolamentato per valutare se uno strumento finanziario sia stato emesso in modo compatibile con le condizioni di cui al paragrafo1, secondo comma ai fini dell’ammissione alla negoziazione sui diversi segmenti che il mercato gestisce; b) i dispositivi che il mercato regolamentato deve porre in atto perché si consideri che ha adempiuto al proprio obbligo di verificare che l’emittente di un valore mobiliare rispetti tutti i requisiti previsti dal diritto dell’Unione per quanto riguarda gli obblighi in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc; c) i dispositivi di cui il mercato regolamentato deve dotarsi a norma del paragrafo 3 per agevolare ai suoi membri e ai suoi partecipanti l’accesso alle informazioni che sono state pubblicate alle condizioni stabilite dal diritto dell’Unione. L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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Ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione (Art. 51 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo