Art. 50

Sincronizzazione degli orologi

In vigore dal 15 mag 2014
Sincronizzazione degli orologi 1.   Gli Stati membri fanno obbligo a tutte le piattaforme di negoziazione e ai loro membri o partecipanti di sincronizzare gli orologi utilizzati per registrare la data e l’ora degli eventi che possono essere oggetto di negoziazione. 2.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il grado di precisione della sincronizzazione, in conformità delle norme internazionali. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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Sincronizzazione degli orologi (Art. 50 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo