Art. 49
Dimensioni dei tick di negoziazione
In vigore dal 15 mag 2014
Dimensioni dei tick di negoziazione
1. Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati adottino regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi, nonché di qualsiasi altro strumento finanziario per il quale le norme tecniche di regolamentazione sono elaborate conformemente al paragrafo 4.
2. I regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione di cui al paragrafo 1 devono:
a)
essere calibrati in modo da riflettere il profilo di liquidità dello strumento finanziario nei diversi mercati e il differenziale medio fra la migliore quotazione di vendita e la migliore quotazione di acquisto, tenuto conto dell’opportunità di consentire prezzi ragionevolmente stabili senza limitare indebitamente un ulteriore restringimento dei differenziali;
b)
adeguare opportunamente la dimensione dello scostamento di prezzo a ogni singolo strumento finanziario.
3. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare le dimensioni minime dei tick di negoziazione o i regimi in materia di tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati specifici e altri strumenti finanziari analoghi laddove ciò si dimostri necessario per garantire l’ordinato funzionamento dei mercati, conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2, nonché il prezzo, i differenziali e il livello dello spessore della liquidità degli strumenti finanziari.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare le dimensioni minime dello scostamento di prezzo o i regimi in materia di scostamento di prezzo per strumenti finanziari specifici diversi da quelli elencati al paragrafo 3, laddove ciò si dimostri necessario per garantire l’ordinato funzionamento dei mercati, conformemente ai fattori di cui al paragrafo 2, nonché il prezzo, i differenziali e il livello della liquidità degli strumenti finanziari.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 gennaio 2016.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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