Art. 41

Rilascio dell’autorizzazione

In vigore dal 15 mag 2014
Rilascio dell’autorizzazione 1.   L’autorità competente dello Stato membro in cui l’impresa di un paese terzo ha stabilito o intende stabilire la propria succursale rilascia l’autorizzazione soltanto se l’autorità competente ritiene che: a) siano soddisfatte le condizioni di cui all’; e b) la succursale dell’impresa di un paese terzo sarà in grado di rispettare le disposizioni di cui al paragrafo 2. Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l’autorità competente informa l’impresa di un paese terzo del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione. 2.   La succursale dell’impresa di un paese terzo autorizzata conformemente al paragrafo 1 si conforma agli obblighi di cui agli articoli da 16 a 20, 23, 24, 25 e 27, all’, paragrafo 1, e agli della presente direttiva nonché agli articoli da 3 a 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, nonché alle misure adottate in forza degli stessi ed è soggetta alla vigilanza dell’autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilasciata l’autorizzazione. Gli Stati membri non impongono nessun requisito aggiuntivo in materia di organizzazione e funzionamento della succursale in relazione alle materie disciplinate dalla presente direttiva, né riservano alle succursali di imprese di paesi terzi un trattamento più favorevole di quello concesso alle imprese dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:65:oj#art-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rilascio dell’autorizzazione (Art. 41 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo