Art. 40

Obbligo di informazione

In vigore dal 15 mag 2014
Obbligo di informazione Un’impresa di un paese terzo che intenda ottenere l’autorizzazione per la prestazione di qualsiasi tipo di servizi di investimento o l’esercizio di qualsiasi tipo di attività di investimento con o senza servizi accessori sul territorio di uno Stato membro, mediante una succursale, fornisce all’autorità competente di tale Stato membro le seguenti informazioni: a) il nome dell’autorità responsabile della sua vigilanza nel paese terzo interessato. Qualora più di un’autorità sia competente per la vigilanza, informazioni sui rispettivi ambiti di competenza; b) tutte le informazioni pertinenti relative all’impresa (nome, forma giuridica, sede legale, indirizzo, membri dell’organo di gestione, azionisti) e un programma operativo che illustri i servizi e/o le attività di investimento nonché i servizi accessori che intende prestare e la struttura organizzativa della succursale, compresa la descrizione di funzioni operative essenziali esternalizzate a terzi; c) i nominativi delle persone responsabili per la gestione della succursale e i documenti pertinenti attestanti il rispetto dei requisiti di cui all’, paragrafo1; d) informazioni relative al capitale iniziale a disposizione della succursale.
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Obbligo di informazione (Art. 40 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo