Art. 38

Disposizioni relative agli accordi di CCP, di compensazione e di regolamento nell’ambito dei sistemi multilaterali di negoziazione

In vigore dal 15 mag 2014
Disposizioni relative agli accordi di CCP, di compensazione e di regolamento nell’ambito dei sistemi multilaterali di negoziazione 1.   Gli Stati membri non impediscono alle imprese d’investimento e ai gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione di concludere accordi appropriati con una controparte centrale, con un sistema di compensazione e con un sistema di regolamento di un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione e/o il regolamento di alcune o di tutte le operazioni concluse dai membri o partecipanti nel quadro dei loro sistemi. 2.   L’autorità competente delle imprese d’investimento e dei gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione non può opporsi al ricorso ad una controparte centrale, ad un sistema di compensazione e/o a sistemi di regolamento di un altro Stato membro salvo qualora possa dimostrare che ciò è necessario per preservare il funzionamento ordinato di tale sistema multilaterale di negoziazione e tenuto conto delle condizioni fissate dall’, paragrafo 2, per i sistemi di regolamento. Per evitare un’indebita duplicazione dei controlli l’autorità competente tiene conto del controllo/della vigilanza già esercitati sul sistema di compensazione e di regolamento dalle banche centrali nazionali in veste di controllori dei sistemi di compensazione e di regolamento o da altre autorità preposte alla vigilanza competenti per tali sistemi.
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Disposizioni relative agli accordi di CCP, di compensazione e di regolamento nell’ambito dei sistemi multilaterali di negoziazione (Art. 38 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo