Art. 37

Accesso ai sistemi di controparte centrale, compensazione, regolamento e diritto di designare il sistema di regolamento

In vigore dal 15 mag 2014
Accesso ai sistemi di controparte centrale, compensazione, regolamento e diritto di designare il sistema di regolamento 1.   Fatti salvi i titoli III, IV o V del regolamento (UE) n. 648/2012, gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento degli altri Stati membri abbiano il diritto di accedere direttamente e indirettamente ai sistemi di controparte centrale, compensazione e regolamento esistenti nel loro territorio per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari. Gli Stati membri prescrivono che l’accesso diretto e indiretto di tali imprese di investimento a tali sistemi sia subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti ed obiettivi identici a quelli che si applicano ai membri o partecipanti nazionali. Essi non limitano l’uso di tali sistemi alla compensazione e al regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate in una sede di negoziazione stabilita nel loro territorio. 2.   Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati stabiliti sul loro territorio offrano a tutti i loro membri o partecipanti il diritto di designare il sistema di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate al loro interno a condizione che: a) vi siano, tra il sistema di regolamento designato e qualunque altro sistema o struttura, i collegamenti e i dispositivi necessari per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni in questione; b) vi sia il riconoscimento, da parte dell’autorità competente per la vigilanza sul mercato regolamentato, che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse in tale mercato tramite un sistema di regolamento diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il funzionamento armonioso e ordinato dei mercati finanziari. Tale valutazione del mercato regolamentato da parte dell’autorità competente lascia impregiudicate le competenze delle banche centrali nazionali in veste di controllori dei sistemi di regolamento o di altre autorità di preposte alla vigilanza competenti per tali sistemi. L’autorità competente terrà conto del controllo/della vigilanza già esercitati da tali istituzioni per evitare un’indebita duplicazione dei controlli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:65:oj#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Accesso ai sistemi di controparte centrale, compensazione, regolamento e diritto di designare il sistema di regolamento (Art. 37 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo