Art. 39
Stabilimento di una succursale
In vigore dal 15 mag 2014
Stabilimento di una succursale
1. Gli Stati membri possono prescrivere che le imprese di paesi terzi che intendono prestare servizi di investimento o esercitare attività di investimento con o senza servizi accessori a clienti al dettaglio o a clienti professionali ai sensi dell’allegato II, sezione II, sul proprio territorio stabiliscano una succursale nello Stato membro in questione.
2. Ove uno Stato membro prescriva che le imprese di paesi terzi che intendono prestare servizi di investimento o esercitare attività di investimento con o senza servizi accessori nel suo territorio creino una succursale, quest’ultima ottiene l’autorizzazione preventiva dalle autorità competenti di tale Stato membro interessato in conformità delle seguenti disposizioni:
a)
la prestazione dei servizi per i quali l’impresa di un paese terzo richiede l’autorizzazione è soggetta all’autorizzazione e alla vigilanza nel paese terzo in cui l’impresa è stabilita e l’impresa richiedente è debitamente autorizzata, per cui l’autorità competente presta debita attenzione a eventuali raccomandazioni del GAFI nel contesto delle azioni contro il riciclaggio di denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo;
b)
tra le autorità competenti dello Stato membro in cui dovrà essere stabilita la succursale e le autorità competenti di vigilanza del paese terzo in cui è stabilita l’impresa sono in vigore accordi di collaborazione comprendenti disposizioni per disciplinare lo scambio di informazioni allo scopo di preservare l’integrità del mercato e garantire la protezione degli investitori;
c)
la succursale dispone liberamente di sufficiente capitale iniziale;
d)
sono designate una o più persone responsabili della gestione della succursale e tutte si conformano ai requisiti di cui all’, paragrafo 1;
e)
il paese terzo in cui è stabilita l’impresa di un paese terzo ha firmato con lo Stato membro in cui dovrà essere stabilita la succursale un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all’ del Modello di convenzione fiscale sul reddito e il patrimonio dell’OCSE e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali;
f)
l’impresa aderisce a un sistema di indennizzo degli investitori autorizzato o riconosciuto in conformità della direttiva 97/9/CE.
3. L’impresa del paese terzo di cui al paragrafo 1 presenta domanda all’autorità competente dello Stato membro in cui intende stabilire una succursale.
Storico versioni
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