Art. 32

Sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione

In vigore dal 15 mag 2014
Sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione 1.   Fatto salvo il diritto dell’autorità competente, di cui all’, paragrafo 2, di richiedere la sospensione o l’esclusione di uno strumento finanziario dalla negoziazione, l’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione può sospendere o escludere dalla negoziazione gli strumenti finanziari che non rispettano più le regole del sistema multilaterale di negoziazione o del sistema organizzato di negoziazione, a meno che tale sospensione o esclusione non rischi di causare un danno rilevante agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato. 2.   Gli Stati membri prescrivono che un’impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, che sospende o escluda dalla negoziazione uno strumento finanziario, sospenda o escluda anche gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, ove necessario per sostenere le finalità della sospensione o dell’esclusione dello strumento finanziario sottostante. L’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione rende pubblica tale decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione lo strumento finanziario o qualsiasi prodotto derivato correlato e la comunica alla propria autorità competente. L’autorità competente, nella cui giurisdizione ha avuto luogo la sospensione o l’esclusione, prescrive che i mercati regolamentati, gli altri sistemi multilaterali di negoziazione, gli altri sistemi organizzati di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che rientrano nella sua competenza e negoziano lo stesso strumento finanziario o gli stessi strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della presente direttiva relativi o riferiti a detto strumento finanziario, sospendano o escludano anch’essi tale strumento finanziario o tali strumenti finanziari derivati dalla negoziazione se la sospensione o l’esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a un’offerta d’acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l’emittente o lo strumento finanziario in violazione degli del regolamento (UE) 596/2014, tranne qualora tale sospensione o esclusione possa causare un danno rilevante agli interessi dell’investitore o al funzionamento ordinato del mercato. L’autorità competente rende immediatamente pubblica tale decisione e la comunica all’ESMA e alle autorità competenti degli altri Stati membri. Le autorità competenti notificate degli altri Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati, gli altri sistemi multilaterali di negoziazione, gli altri sistemi organizzati di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che rientrano nella loro competenza e negoziano lo stesso strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, sospendano o escludano anch’essi tale strumento finanziario o tali strumenti derivati dalla negoziazione se la sospensione o l’esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a un’offerta d’acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l’emittente o lo strumento finanziario in violazione degli del regolamento (UE) 596/2014, tranne qualora tale sospensione o esclusione possa causare un danno rilevante agli interessi dell’investitore o al funzionamento ordinato del mercato. Ciascuna autorità competente notificata comunica la sua decisione all’ESMA e alle altre autorità competenti, precisando altresì se la decisione è stata di non sospendere o escludere dalla negoziazione lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 relativi o riferiti a detto strumento finanziario. Il presente paragrafo si applica anche in caso di revoca della sospensione dalla negoziazione di uno strumento finanziario o degli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 della presente direttiva, relativi o riferiti a detto strumento finanziario. La procedura di notifica di cui al presente paragrafo si applica anche nel caso in cui la decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario sia adottata dall’autorità competente ai sensi dell’, paragrafo 2, lettere m) e n). Onde garantire un’applicazione proporzionale dell’obbligo di sospendere o di escludere dalla negoziazione i prodotti derivati in questione, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di precisare ulteriormente i casi in cui il nesso tra uno strumento finanziario derivato di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativo o riferito a uno strumento finanziario sospeso o escluso dalla negoziazione e lo strumento finanziario originario implica che debba essere sospeso o escluso dalla negoziazione anche il prodotto derivato, onde conseguire le finalità della sospensione o dell’esclusione dello strumento finanziario sottostante. L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il formato e la tempistica delle comunicazioni e pubblicazioni di cui al paragrafo 2. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 3 gennaio 2016. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per elencare le situazioni che costituiscono un danno significativo agli interessi degli investitori e al funzionamento ordinato del mercato di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
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Sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione (Art. 32 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo