Art. 31

Controllo del rispetto delle regole del sistema multilaterale di negoziazione e del sistema organizzato di negoziazione e degli altri obblighi di legge

In vigore dal 15 mag 2014
Controllo del rispetto delle regole del sistema multilaterale di negoziazione e del sistema organizzato di negoziazione e degli altri obblighi di legge 1.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione predispongano e mantengano dispositivi e procedure efficaci, pertinenti per il sistema multilaterale di negoziazione o il sistema organizzato di negoziazione, per controllare regolarmente l’ottemperanza alle relative regole da parte dei membri o partecipanti o degli utenti. Le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione controllano gli ordini trasmessi, tra cui le cancellazioni, e le operazioni effettuate dai loro membri o partecipanti o utenti nell’ambito dei loro sistemi per identificare le violazioni di tali regole, le condizioni di negoziazione anormali o gli atti che possono indicare comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014 o le disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario. Essi mettono altresì a disposizione le risorse necessarie per garantire l’efficacia di tali controlli. 2.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione comunichino immediatamente alla loro autorità competente le violazioni significative alle sue regole, le condizioni di negoziazione anormali o gli atti che possono indicare comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014 o di disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario. Le autorità competenti delle imprese di investimento e dei gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione comunicano all’ESMA e alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni di cui al primo comma. In relazione agli atti che possono indicare un comportamento vietato dal regolamento (UE) n. 596/2014, un’autorità competente deve essere convinta che tale comportamento ha avuto o sta avendo luogo, prima di notificarlo alle autorità competenti degli altri Stati membri e all’ESMA. 3.   Gli Stati membri prescrivono inoltre che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione comunichino senza indebito ritardo anche le informazioni di cui al paragrafo 2 all’autorità competente per le indagini e il perseguimento degli abusi di mercato e le offrano piena assistenza nell’investigare e perseguire gli abusi di mercato commessi nei suoi sistemi o per loro tramite. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per determinare le circostanze che fanno scattare il requisito di informazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:65:oj#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Controllo del rispetto delle regole del sistema multilaterale di negoziazione e del sistema organizzato di negoziazione e degli altri obblighi di legge (Art. 31 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo