Art. 74

Valutazione della differenza di trattamento

In vigore dal 15 mag 2014
Valutazione della differenza di trattamento 1.   Al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore nel caso in cui l’ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, anche ma non esclusivamente ai fini dell’, gli Stati membri provvedono a che una persona indipendente effettui una valutazione il più presto possibile dopo l’avvenuta azione o le avvenute azioni di risoluzione. Detta valutazione è distinta da quella effettuata a norma dell’. 2.   La valutazione di cui al paragrafo 1 accerta: a) il trattamento, o la pertinente garanzia di deposito che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se l’ente soggetto a risoluzione interessato dall’azione o dalle azioni di risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza all’atto di adozione della decisione di cui all’; b) il trattamento effettivo che azionisti e i creditori hanno ricevuto nell’ambito della risoluzione dell’ente soggetto a risoluzione; e c) le eventuali differenze fra il trattamento di cui alla lettera a) e quello di cui alla lettera b). 3.   La valutazione: a) presuppone che l’ente soggetto a risoluzione interessato dall’azione o dalle azioni di risoluzione, sarebbe stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza all’atto di adozione della decisione di cui all’; b) presuppone che l’azione o le azioni di risoluzione non siano state effettuate; c) prescinde dall’eventuale fornitura di sostegno finanziario pubblico straordinario all’ente soggetto a risoluzione. 4.   L’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia di esecuzione della valutazione di cui al presente articolo, in particolare la metodologia di valutazione del trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza all’atto di adozione della decisione di cui all’. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Valutazione della differenza di trattamento (Art. 74 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo