Art. 73

Trattamento di azionisti e creditori in caso di cessione parziale e applicazione dello strumento del bail-in

In vigore dal 15 mag 2014
Trattamento di azionisti e creditori in caso di cessione parziale e applicazione dello strumento del bail-in Gli Stati membri assicurano che, in caso di applicazione di uno o più strumenti di risoluzione e in particolare ai fini dell’: a) tranne nei casi in cui si applica la lettera b), quando le autorità di risoluzione procedono a una cessione solo parziale di diritti, attività e passività dell’ente soggetto a risoluzione, gli azionisti e i creditori i cui crediti non sono stati ceduti ricevono, a soddisfazione dei loro crediti, una somma non inferiore a quella che avrebbero recuperato se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza immediatamente prima della cessione al momento in cui è stata adottata la decisione di cui all’; b) quando le autorità di risoluzione applicano lo strumento del bail-in, gli azionisti e creditori i cui crediti sono stati svalutati o convertiti in titoli azionari non subiscono perdite superiori a quelle che avrebbero subito se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza immediatamente al momento in cui è stata adottata la decisione di cui all’.
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