Art. 36
Valutazione ai fini della risoluzione
In vigore dal 15 mag 2014
Valutazione ai fini della risoluzione
1. Prima di avviare un’azione di risoluzione o di esercitare il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale pertinenti, le autorità di risoluzione provvedono a che una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compresa l’autorità di risoluzione, e dall’ente o dall’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), effettui una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d). Fatti salvi il paragrafo 13 del presente articolo e l’, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al presente articolo, la valutazione è considerata definitiva.
2. Qualora una valutazione indipendente ai sensi del paragrafo 1 non sia possibile, la valutazione provvisoria delle attività e passività dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), può essere effettuata dalle autorità di risoluzione, conformemente al paragrafo 9 del presente articolo.
3. L’obiettivo della valutazione è di stimare il valore delle attività e delle passività dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che soddisfa le condizioni per la risoluzione di cui agli .
4. La valutazione è intesa:
a)
ad orientare l’accertamento del soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione o per la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale;
b)
laddove siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione, ad orientare la decisione sull’appropriata azione di risoluzione da adottare in relazione all’ente o all’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
c)
laddove sia applicato il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti, a orientare la decisione sull’estensione della cancellazione o diluizione di azioni o altri titoli di proprietà e sull’estensione della svalutazione o della conversione dei pertinenti strumenti di capitale;
d)
laddove sia applicato lo strumento del bail-in, a orientare la decisione sull’estensione della svalutazione o della conversione delle passività ammissibili;
e)
laddove sia applicato lo strumento dell’ente-ponte o lo strumento della separazione delle attività, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività, le azioni o altri titoli di proprietà da cedere e la decisione sul valore di eventuali corrispettivi da pagare all’ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai proprietari delle azioni o di altri titoli di proprietà;
f)
laddove sia applicato lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività, le azioni o altri titoli di proprietà da cedere nonché l’accertamento, da parte dell’autorità di risoluzione, delle condizioni commerciali ai fini dell’;
g)
in tutti i casi, ad assicurare che eventuali perdite sulle attività dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), siano pienamente rilevate al momento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione o dell’esercizio del potere di svalutazione o di conversione degli strumenti di capitale pertinenti.
5. Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, ove applicabile, la valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di default e la gravità delle perdite. La valutazione non presuppone la possibilità di offrire all’ente o all’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di un sostegno finanziario pubblico straordinario o di un’assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale o un’assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard, dal momento in cui è adottata l’azione di risoluzione o esercitato il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale pertinenti. Inoltre, la valutazione tiene conto del fatto che in caso di applicazione di uno strumento di risoluzione:
a)
l’autorità di risoluzione e qualsiasi meccanismo di finanziamento a norma dell’ può recuperare dall’ente soggetto a risoluzione eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente, in conformità dell’, paragrafo 7;
b)
il meccanismo di finanziamento della risoluzione può imputare interessi o commissioni per eventuali prestiti o garanzie forniti all’ente soggetto a risoluzione, ai sensi dell’.
6. La valutazione è integrata dalle seguenti informazioni ricavate dai libri e registri contabili dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d):
a)
stato patrimoniale aggiornato e relazione sulla situazione finanziaria dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
b)
analisi e stima del valore contabile delle attività;
c)
elenco delle passività in bilancio o fuori bilancio in essere risultante dai libri e registri contabili dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), con indicazione dei rispettivi crediti e livelli di priorità a norma del diritto fallimentare applicabile.
7. Ove opportuno, per orientare le decisioni di cui al paragrafo 4, lettere e) ed f), le informazioni di cui al paragrafo 6, lettera b), possono essere integrate da un’analisi e una stima del valore delle attività e delle passività dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in base al valore di mercato.
8. La valutazione indica la suddivisione dei creditori in classi in funzione del rispettivo ordine di priorità a norma del diritto fallimentare applicabile e una stima del trattamento che ciascuna classe di azionisti e creditori si sarebbe atteso se l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.
Tale valutazione non pregiudica l’applicazione del principio secondo cui «nessun creditore può essere più svantaggiato» a norma dell’.
9. Qualora, a causa dell’urgenza dettata dalle circostanze del caso, non sia possibile rispettare i requisiti stabiliti ai paragrafi 6 e 8 o si applichi il paragrafo 2, è effettuata una valutazione provvisoria. Tale valutazione provvisoria rispetta i requisiti fissati al paragrafo 3 e, per quanto ragionevolmente possibile a seconda delle circostanze, i requisiti di cui ai paragrafi 1, 6 e 8.
La valutazione provvisoria di cui al presente paragrafo include una riserva per perdite aggiuntive, con adeguata motivazione.
10. Ove non rispetti tutti i requisiti di cui al presente articolo, la valutazione è considerata provvisoria in attesa che una persona indipendente effettui una valutazione pienamente conforme a tutti i requisiti stabiliti dal presente articolo. La valutazione definitiva ex post è effettuata non appena possibile e può essere eseguita separatamente rispetto alla valutazione di cui all’ o contemporaneamente ad essa e dalla stessa persona indipendente, ma deve essere distinta.
La valutazione definitiva ex post mira:
a)
ad assicurare che eventuali perdite sulle attività dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), siano pienamente rilevate nei libri contabili dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
b)
a orientare la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato, in conformità del paragrafo 11.
11. Nel caso in cui la stima del valore patrimoniale netto dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), figurante nella valutazione definitiva ex post, sia superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria, l’autorità di risoluzione può:
a)
esercitare il potere di aumentare il valore dei crediti dei creditori o dei titolari degli strumenti di capitale pertinenti, che sono stati svalutati con lo strumento del bail-in;
b)
dare istruzione a un ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività di effettuare un ulteriore pagamento del corrispettivo in relazione ad attività, diritti, passività all’ente soggetto a risoluzione oppure, a seconda dei casi, in relazione ad azioni o titoli di proprietà, ai proprietari delle azioni o di altri titoli di proprietà.
12. In deroga al paragrafo 1, una valutazione provvisoria condotta conformemente ai paragrafi 9 e 10 costituisce un fondamento valido per consentire alle autorità di risoluzione di avviare azioni di risoluzione, anche assumendo il controllo di un ente in dissesto o di un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o esercitare il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale.
13. La valutazione fa parte integrante della decisione di applicare uno strumento di risoluzione o esercitare un potere di risoluzione, o della decisione di esercitare il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale. Non è ammesso un autonomo diritto di impugnazione avverso la valutazione stessa, ma soltanto unitamente alla decisione assunta a norma dell’.
14. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le circostanze in cui una persona è indipendente dall’autorità di risoluzione e dall’ente o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e ai fini dell’.
15. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare i seguenti criteri ai fini dei paragrafi 1, 3 e 9 del presente articolo e dell’:
a)
la metodologia per valutare il valore delle attività e passività dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
b)
la separazione delle valutazioni secondo il disposto degli ;
c)
la metodologia per calcolare e includere una riserva per perdite aggiuntive nella valutazione provvisoria.
16. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 14 alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 14 e 15 conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
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